Chi rientra nelle liste del Collocamento Mirato?
Rientrano nella lista del Collocamento Mirato, le persone disoccupate in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Requisiti inerenti l’art.1
• persone con invalidità civile superiore al 45%;
• invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33% – invalidità INAIL;
• persone sorde e non vedenti;
Requisiti inerenti l’art.18
• orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
• coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale;
• profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);
• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 – comma 2 legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);
• familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 – comma 2 legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);
• testimoni di giustizia (art. 7 decreto-legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, D.M. n. 204/2014);
• orfani per crimini domestici (art. 6 legge n. 4/2018);
• care leavers (giovani che al compimento del 18° anno di età vivono al di fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria; art.67 bis D.L. n.34/2020).
Obblighi per le aziende
La Legge 68/99 obbliga le aziende all’assunzione di persone con uno dei requisiti sopra elencati. Infatti, esse devono assolvere l’obbligo di legge per non incorrere in sanzioni e riservare posti ai lavoratori svantaggiati in base al numero dei dipendenti assunti in azienda:
• assunzione di 1 persona appartenente alle liste del Collocamento Mirato per aziende con un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 dipendenti;
• assunzione di 2 persone appartenenti alle liste del Collocamento Mirato per imprese con un numero di dipendenti compreso tra i 36 e i 50 dipendenti;
• 7% di persone appartenenti alle liste del Collocamento Mirato per aziende con più di 50 dipendenti.
Sanzioni per le aziende
La mancata assunzione di dipendenti appartenenti alle Categorie Protette sarà punita con una sanzione amministrativa pari a 196,05 euro per ogni giorno lavorativo non in regola con l’assunzione.
Inoltre, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone con disabilità, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo. Il D.M. 30 settembre 2021, n. 193 prevede che a partire dal 1° gennaio 2022, l’importo del contributo esonerativo è passato da Euro 30,64 a Euro 39,21 per ogni persona con disabilità non assunta e per ciascun giorno lavorativo. In caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo, secondo quanto prevede l’art. 5- comma 5 della legge n. 68/99, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.
Le somme delle sanzioni e del contributo esonerativo sono destinate al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità previsto dall’art. 14 della legge n. 68/99.
Agevolazioni per le aziende
Dal 2021 sono previsti bonus fiscali e sgravi, per le aziende, che incentivano ad assumere persone che rientrano nelle liste del Collocamento Mirato.
Alle aziende che ne fanno richiesta, vengono concesse dall’INPS alcune agevolazioni economiche sulla base dell’imponibile previdenziale. Quest’ultimo varia in base al grado di invalidità riconosciuto al dipendente dalla commissione medica e spetta per un numero di anni variabile, sempre a seconda della percentuale di invalidità del dipendente. Le agevolazioni fiscali per le aziende prevedono uno sgravio di 36 mesi:
• equivalente al 70% della retribuzione lorda mensile imponibile per fini previdenziali con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%;
• equivalente al 35% della retribuzione lorda mensile imponibile per fini previdenziali con ridotta capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%.
Invece, è previsto uno sgravio di 60 mesi, pari al 70% della retribuzione lorda mensile imponibile, per le assunzioni di almeno 1 anno a tempo indeterminato/determinato di persone con disabilità intellettiva e psichica, con ridotta capacità lavorativa superiore al 45%.
Procedura e domanda di concessione dei benefici
La domanda per l’utilizzo dell’incentivo avviene tramite procedura telematica INPS, che provvede entro cinque giorni a fornire una comunicazione telematica sulla effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione, in favore del richiedente, opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro.
Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, sempre attraverso l’utilizzo della procedura telematica, l’avvenuta assunzione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto di lavoro e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L’Inps, con circolare n. 99/2016, regolamenta le modalità di accesso ai benefici previsti dall’art. 13 della legge n. 68/99 e fornisce indicazioni operative riguardo agli adempimenti dei datori di lavoro. Su questi aspetti si rinvia alla specifica scheda sulla domanda dei benefici per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità. Il 5% delle risorse del Fondo nazionale può essere utilizzato dal Ministero del Lavoro per sperimentazioni di programmi di inclusione attiva delle persone con disabilità.
Le risorse da trasferire all’INPS, a decorrere dal 2016, per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro, sono stabilite con apposito decreto interministeriale. Con lo stesso decreto sono stabilite le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i progetti sperimentali.
Contributi per l’adattamento del posto di lavoro
L’articolo 11 del Decreto Legislativo 151/2015 ha modificato l’art. 14 della legge n. 68/99. Sostituendo la lettera b del comma 4, si prevede che il Fondo regionale alimentato dalle sanzioni amministrative eroghi contributi per il rimborso forfettario parziale delle seguenti spese necessarie:
• adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi modo l’inclusione lavorativa;
• istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
Pertanto, il rimborso parziale delle spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro non viene più fatto valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’art. 13 della Legge n. 68/99, ma sui singoli Fondi regionali per l’occupazione delle persone con disabilità. La domanda per questa tipologia di incentivo non deve essere presentata all’INPS e il datore di lavoro dovrà rivolgersi al centro per l’impiego di riferimento.